Le F.A.Q. sul Fondo Nuove Competenze
Le risposte alle domande più frequenti sul Fondo Nuove Competenze
Forti della nostra esperienza nella gestione del Fondo Nuove Competenze, abbiamo risposto in questa pagina alle domande che più frequentemente le nostre aziende-clienti ci hanno rivolto.
La pagina verrà aggiornata con i quesiti che via via ci verranno posti, seguendo i continui aggiornamenti della misura che, in questo momento di crisi pandemica, rappresenta la più grande opportunità per la riqualificazione e formazione dei propri dipendenti a costo zero.
Buona lettura!
ACCORDO SINDACALE
Come si fa per aziende che non hanno rappresentanza sindacale interna?
Gli accordi collettivi possono essere sottoscritti anche a livello territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Diversi associazioni datoriali hanno stabilito dei Comitati con le sigle sindacali per la condivisione e stipula degli accordi di rimodulazione finalizzati all’accesso al FNC. L’azienda può sottoscrivere direttamente l’accordo con le sigle sindacali, pur rispettando i principi generali di rappresentatività dei lavoratori, senza ulteriore intermediazione.
Nel caso si volesse accedere al fondo nel 2022 entro quando deve essere sottoscritto l'accordo collettivo per la rimodulazione dell'orario di lavoro?
Entro il 31 Dicembre 2022.
Cosa si intente per rimodulazione oraria come criterio da inserire nell'accordo sindacale?
Di norma si intende che il datore di lavoro concorda con le parti sociali di destinare una parte delle ore lavorate alla realizzazione di specifici percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
È ammesso indifferentemente il coinvolgimento di operai, impiegati quadri e dirigenti?
Sì, purché previsto dagli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro.
ATTIVITÀ FINANZIABILI E ORGANIZZAZIONE
La rimodulazione deve quindi essere svolta nelle 8 ore lavorative? Il sabato non è contemplabile?
Corretto.
Esiste un minimo o un massimo di ore previste per la formazione?
Sì, I progetti formativi hanno una durata minima di 40 ore per ciascun lavoratore coinvolto e massima di 200 ore.
C'è una percentuale minima di lavoratori che deve partecipare?
No, non è previsto un minimo di lavoratori da coinvolgere.
Se un'azienda ha già partecipato al precedente Avviso, può partecipare nuovamente?
Sì, ma nel caso in cui le attività formative coinvolgano gli stessi lavoratori le competenze dovranno essere diverse o le stesse, ma di livello superiore.
Ci sono limiti relativamente alla modalità di erogazione della formazione (e-learning, formazione in video-conferenza, training on the job, ecc...)?
L’avviso non riporta alcuna indicazione sulle modalità formative consentite, questo sembrerebbe significare che è possibile erogare corsi in modalità mista senza rispettare alcuna proporzionalità tra formazione in presenza/sincrona o asincrona. Si dovranno comunque considerare eventuali limitazioni imposte dai Fondi Interprofessionali attraverso i quali verrà finanziato il progetto formativo.
Ci sarà sempre il vincolo dei 90 giorni?
Le attività formative e la relativa rendicontazione, dovranno concludersi, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.
Quale potrebbe essere una timeline plausibile per la realizzazione delle attività?
La formazione si svolgerà interamente durante il 2023.
COMPATIBILITÀ AIUTI
Il Fondo Nuovo Competenze utilizza l'aiuto de minimis?
No, il Decreto interministeriale individua il Fondo Nuove Competenze come una “misura generale” applicabile non selettivamente, a tutte le imprese e a tutti i settori economici. Il beneficio derivante dal FNC non rientra nell’ambito degli aiuti di stato. D’altra parte, qualora il beneficio del Fondo venga integrato con ulteriori altri benefici riferiti alla medesima azienda, quest’ultima dovrà verificare la compatibilità dei diversi benefici con la normativa sugli aiuti di stato.
Il Fondo Nuove Competenze è cumulabile con il credito d’imposta ricerca e sviluppo?
No, le due misure non sono compatibili, per due ragioni:
- la natura delle attività coperte dalle due misure è diversa: ricerca e sviluppo da un lato, e formazione dall’altro;
- il costo delle ore in rimodulazione è coperto dal Fondo Nuove Competenze, rendendo impossibile il beneficio da parte dell’azienda di ulteriori sgravi o aiuti che abbiano ad oggetto il costo dei lavoratori per le medesime ore.
Il Fondo Nuove Competenze è compatibile con i Fondi Interprofessionali? Quale si pensa possa essere il ruolo dei fondi nell’attuazione del Fondo Nuove Competenze?
L’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali. I Fondi Interprofessionali hanno segnalato ad ANPAL la loro intenzione a partecipare all’attuazione del FNC e definito con ANPAL le modalità di scambio informazioni sui lavoratori e la formazione svolta. In caso il datore di lavoro non aderisca a Fondi paritetici interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC, ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscono il finanziamento dell’intero percorso formativo da parte dei Fondi, la formazione dovrà essere erogata con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013.
DOCENZA
È ancora possibile prevedere formazione interna, come nel precedente avviso FNC?
Nella nuova formulazione del FNC questo non è più possibile: l’impresa che presenta istanza di accesso al Fondo non può essere soggetto erogatore della formazione.
I docenti possono essere esterni liberi professionisti, oppure devono provenire solo da soggetto accreditato?
Le regole di ammissibilità per i docenti esterni rimangono le medesime dell’avviso precedente: sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.
REQUISITI, BENEFICIO E COSTO ORARIO
C'è un importo minimo o un tetto massimo richiedibile per singola azienda?
Sì, il contributo massimo concesso per singola azienda non può eccedere i dieci milioni di euro.
Qual è la modalità di calcolo del costo orario?
La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard; gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria.
In fase di rendicontazione, sono sufficienti gli attestati forniti dai soggetti formatori, oppure è necessaria anche una valutazione delle competenze acquisite specifica?
No, i semplici attestati di partecipazione non sono sufficienti. Il requisito minimo è un’attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi delle Linee Guida di cui al citato DM 5 gennaio 2021.
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