La legge di Bilancio 2021 ha prorogato di 2 anni (2021 e 2022) la possibilità per le imprese di usufruire del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 4.0.

Sono state inoltre inserite fra le spese ammissibili per il credito d’imposta quelle previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del già citato Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero:

  1. le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  2. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  3. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  4. le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Anche la docenza esterna è considerata oggetto del beneficio fiscale?

Dal momento in cui il Credito d’imposta formazione 4.0 è stato prorogato, numerose sono state le indiscrezioni e le interpretazioni su singoli punti della misura non sufficientemente chiariti.

Dalla formulazione attuale della normativa, ad esempio, non risulta del tutto evidente se le spese dirette relative ai docenti esterni siano considerabili ammissibili. Allo scopo di chiarire questo punto, W.Training ha inviato espressa richiesta al Ministero.

Secondo i numerosi rumors circolati nei giorni scorsi, provenienti anche da fonti autorevoli, sembra che la docenza esterna sia ritenuta assimilabile ai costi di consulenza connessi al progetto di formazione (punto 3), e che quindi possa essere oggetto del beneficio fiscale. Secondo la stessa logica, pare lecito ipotizzare che il limite di ammissibilità del costo dei docenti o tutor interni all’azienda pari al 30% della retribuzione complessiva annua non debba più essere applicato nell’anno 2021, in quanto superato da quanto previsto dal Regolamento 651.

Altro punto dibattuto è la possibilità di applicare le nuove regole in maniera retroattiva anche ai piani formativi svolti nell’anno fiscale 2020, come la norma lascerebbe intendere. Anche in questo caso, secondo le interpretazioni più diffuse, l’applicabilità al 2020 sarebbe da attribuire ad un refuso nella norma che verrà prevedibilmente sanato in una successiva pubblicazione.

Sembra invece confermata l’impossibilità di considerare ammissibili per il credito anche i costi di imprenditori e amministratori, in quanto i regimi di aiuto al quale la norma fa riferimento non lo consentono.

Si attende che queste interpretazioni vengano ufficializzate a livello normativo e auspichiamo che i necessari chiarimenti possano rientrare già nel cosiddetto “Decreto Sostegno” (ex Ristori), di prossima pubblicazione, al quale spetterà il compito di dipanare ogni dubbio.

Leonardo Franceschi

Specialista del bonus Formazione 5.0