Reca la data del 16 febbraio 2022 la circolare n. 1 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con cui vengono fornite alcune delucidazioni circa gli obblighi per la formazione riguardanti datori di lavoro, dirigenti e preposti, nonché sugli obblighi di addestramento. Il documento, condiviso con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, è stato pubblicato a seguito delle novità introdotte dall’art. 13 del dl n. 146/2021 (c.d. decreto fiscale), convertito dalla legge n. 215/2021, che ha apportato modifiche all’art. 37 del decreto legislativo 81/2008.
La verifica dell’adempimento in base a un nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. La nuova disposizione normativa individua il datore di lavoro quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi. La verifica di questo adempimento avverrà a seguito dell’adozione, entro il 30 giugno prossimo, di un nuovo accordo da parte della Conferenza permanente Stato – Regioni e Province Autonome. L’accordo definirà durata e contenuti minimi della formazione e dell’aggiornamento, oltre alle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i lavoratori di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle verifiche di efficacia della formazione da effettuarsi durante lo svolgimento della prestazione. Il nuovo accordo provvederà inoltre all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attuativi del decreto 81/2008 in vigore su formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Chiarimenti anche su formazione per dirigenti e preposti. Per quanto riguarda l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, vengono inoltre forniti chiarimenti riguardo la formazione in corso, in attesa dell’approvazione dell’accordo sopracitato che dovrà ridefinirne alcuni aspetti. Per i preposti, in particolare, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico, il nuovo accordo disciplinerà le relative attività formative, che dovranno essere svolte interamente in presenza e con cadenza almeno biennale e ogni qualvolta sia necessario in base all’evoluzione dei rischi.